Deposito doganale di temporanea custodia

Deposito doganale di temporanea custodia: le norme e la giacenza

La definizione di temporanea custodia delle merci extracomunitarie

Il Regolamento Europeo del 9 ottobre 2013 n. 052/2013 identifica il regime di temporanea custodia delle merci a cui sono sottoposti tutti i colli che non provengono da paesi appartenenti all’Unione Europea. Secondo quanto definito dal testo, la custodia temporanea è una circostanza di vigilanza per tutte le merci non unionali che decorre dal momento della loro presentazione presso gli uffici doganali fino alla loro riesportazione o allo svincolamento per l’importazione. Dunque, i soggetti che intendono introdurre i colli all’interno del territorio comunitario hanno l’obbligo di presentare la documentazione necessaria e, eventualmente, di rispondere degli oneri per l’importazione. La custodia temporanea può essere disposta in tutti i depositi doganali autorizzati.

La temporanea custodia: tempistiche e sdoganamento

Periodo di giacenza temporanea in deposito

Il deposito delle merci in regime di temporanea custodia è pensato per tutti coloro che non possono procedere immediatamente allo sdoganamento. I colli possono sostare per un massimo di 90 giorni senza che venga presentata la dichiarazione doganale completa. Alla scadenza di questo periodo è necessario decidere cosa fare. Le diverse opzioni sono lo sdoganamento e l’importazione, l’introduzione in deposito doganale, la temporanea importazione, il transito, il ritorno al mittente, la distruzione, l’abbandono all’erario.

 

Le fasi che seguono il termine della custodia temporanea

Sdoganamento delle merci in temporanea custodia

Per svincolare le merci che sostano presso il magazzino per la custodia temporanea è necessario pagare i dazi di importazione e l’IVA. Lo spedizioniere fa, invece, da tramite per assolvere a tutti gli oneri burocratici relativi all’operazione.

Introduzione delle merci in deposito doganale

Qualora le merci abbiano ottenuto l’autorizzazione delle autorità doganali e il soggetto importatore non voglia farsi carico dei dazi, potrà scegliere di destinarle a un deposito doganale. Qui, godranno di un regime sospensivo dei dazi d’importazione per un periodo di tempo indeterminato.

Ammissione temporanea delle merci

La disciplina normativa permette anche di usufruire del regime di temporanea importazione. Nel caso specifico, le merci extracomunitarie possono essere parzialmente o totalmente esonerate dai dazi per un certo periodo di tempo durante il quale possono essere impiegate per vari scopi. Al termine di questa finestra, dovranno essere esportate nuovamente senza aver subito modifiche (oltre al normale deprezzamento dovuto all’utilizzo). Diversamente, se la merce viene nazionalizzata, dovranno essere pagati i diritti relativi (dazio e IVA) e gli interessi.

Transito, ritorno al mittente e distruzione merci

Il transito delle merci consente ai colli di viaggiare fra due punti dell’unione europea senza essere sdoganati. Il ritorno al mittente, diversamente, prevede la spedizione dei colli verso l’esportatore extracomunitario. Allo stesso modo, le merci per le quali non viene avviata una delle precedenti procedure possono essere distrutte o lasciate nei magazzini delle dogane senza possibilità di essere reclamate.

 

Per maggiori informazioni sui magazzini per la custodia temporanea, non esitate a scrivere tramite il modulo di posta elettronica e a confrontarvi con lo staff di G.C.S. International