Dichiarazione doganale contanti: norme e procedure
Dichiarazione doganale contanti: la disciplina per il trasporto del denaro al seguito
Norme, sanzioni e dichiarazioni doganali di contanti
Se l’importazione e l’esportazione delle merci è vincolata da una serie di procedure e dal pagamento dei dazi, il trasporto al seguito del denaro è stato regolamentato dagli organi comunitari al fine di abbattere i casi di finanziamento illecito e riciclaggio. La norma generale indica la soglia di 10.000 Euro (in Euro o in altra moneta) per il libero trasporto di valuta fra stati dell’Unione così come per viaggi da e per l’Unione. Superato quel valore, è necessario presentare la dichiarazione doganale dei contanti. La mancata presentazione della dichiarazione può dar luogo a procedimenti amministrativi e/o penali a seconda della circostanza.
Trasporto di denaro al seguito: le movimentazioni
Il trasporto al seguito è una forma di movimentazione della valuta disciplinata dal D.Lgs. n. 195/2008. La norma sancisce che “chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma all’Agenzia delle dogane. L’obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete”. Per denaro contante sono intese banconote e monete in corso legale; strumenti negoziabili emessi al portatore (es. assegni di pagamento); strumenti negoziabili al portatore (es. traveller’s cheque).
La comunicazione del trasporto di denaro contante
La dichiarazione doganale di contanti deve essere inoltrata direttamente presso gli uffici dell’Agenza delle Dogane attraverso una delle seguenti modalità.
- In forma scritta agli sportelli doganali presso aree di confine e gli aeroporti (le autorità rilasciano l’attestazione di ricevimento).
- Per via telematica secondo le procedure indicate dall’Agenzia delle Dogane.
La dichiarazione deve essere redatta anche qualora si scelga di trasferire la somma pari o superiore a 10.000 euro tramite plico postale. Nella circostanza specifica, occorre presentarla presso gli uffici di Poste Italiane durante la spedizione o entro le 48 ore successive al ricevimento (festivi esclusi).
Sanzioni per la mancata dichiarazione di trasporto denaro
Nel caso in cui non si proceda all’inoltro della dichiarazione entro i termini e nelle modalità indicate, è possibile incorrere in sanzioni amministrative. Il valore della sanzione è pari a una somma che va dal 10% al 30% del trasferimento (o tentato trasferimento) se questo eccede fino a 10.000 Euro la soglia massima per il libero trasporto di contante al seguito (10.000 Euro). Il valore della sanzione è pari a una somma che va dal 30% al 50% del trasferimento (o tentato trasferimento) se questo eccede di oltre 10.000 Euro la soglia massima per il libero trasporto di contante al seguito (10.000 Euro).
Sequestro e pagamento in misura ridotta della sanzione
Il pagamento della sanzione viene eseguito coattivamente tramite il sequestro della somma dovuta. Questa è la procedura preferenziale prevista dal codice. Tuttavia il soggetto a cui viene contestata la violazione può chiedere il pagamento in misura ridotta. Questo è pari al 5% dell’importo trasferito se l’eccedenza non supera i 10.000 Euro e al 15% se non supera i 40.000 Euro. Vale la pena ricordare che il trasferimento di denaro contante al seguito può aprire a procedimenti giudiziari di ordine penale. Dal riciclaggio al finanziamento di attività illecite, gli organi inquirenti hanno modo di chiedere conto di queste e altre condotte.
Per informazioni sulla disciplina in materia di trasferimento di denaro contante, confrontatevi con lo staff di G.C.S. International