
Temporanea importazione: esenzione da IVA e dazi
Temporanea importazione ed esenzione da IVA e dazi doganali
I dazi doganali e il regime di ammissione temporanea
Come noto, tutte le merci provenienti da paesi extracomunitari possono essere sdoganate a fronte del pagamento dell’IVA e dei dazi. Tuttavia, per specifiche categorie merceologiche, è possibile usufruire del regime di temporanea importazione che permette l’ammissione sul suolo dell’Unione Europea dei colli provenienti da paesi extracomunitari in esonero totale o parziale dai diritti doganali (appunto, IVA e dazi). La merce viene, però, introdotta nel Paese solo a tempo determinato e deve essere riesportata al termine del periodo concesso. Inoltre, il contenuto dei colli non deve aver subito modifiche a parte il normale deprezzamento dovuto all’uso che ne è stato fatto.
Scopo e disciplina normativa sull’importazione temporanea
Il regime di temporanea importazione è disciplinato dagli articoli 84/90 e 137/144 del Codice Doganale Comunitario; dagli articoli 496/523 e 555/583 contenute nelle Disposizioni d’applicazione del Codice Doganale Comunitario; dalle disposizioni nazionali e documenti di prassi amministrativa di cui la Circolare n. 30/D del 28 giugno 2001. L’obiettivo di queste norme e della scelta fatta dalle istituzioni nazionali e comunitarie è quello di facilitare il traffico internazionale delle merci. Più nello specifico, si intende favorire la circolazione di strumenti, attrezzature e prodotti a fini economici e non. Le categorie merceologiche ammesse sono, ad esempio, i mezzi di trasporto, gli allestimenti fieristici, i macchinari.
Il regime di ammissione temporanea: procedura d’accesso, durata e conclusione
Procedura per l’applicazione dell’ammissione temporanea
Per accedere al regime di ammissione temporanea è necessario seguire un iter doganale. L’autorizzazione viene concessa a fronte della presentazione della merce e della dichiarazione doganale di temporanea importazione presso la dogana di arrivo dei colli. In alternativa, è sufficiente presentare il modulo Carnet ATA. L’autorizzazione di ammissione temporanea viene concessa solo in quei casi in cui sia possibile identificare la merce. Le autorità doganali si preoccupano, dunque, di verificare marchi, numeri di serie, matricole, fotografie. Inoltre, deve essere prestata una garanzia di pagamento dei diritti d’importazione. Tutta la documentazione deve essere prodotta in conformità con le direttive internazionali.
Esenzioni e impiego delle merci
L’esenzione dai diritti di importazione può essere parziale (pagamento totale dell’IVA e pagamento parziale dei dazi) o totale. Una volta introdotte sul suolo italiano, le merci possono essere impiegate per i seguenti trattamenti.
- Lavorazione (montaggio, assiemaggio e adattamento)
- Trasformazione
- Riparazione
- Utilizzazione con consumo parziale o totale.
La durata massima del regime di temporanea importazione all’interno dei confini dell’Unione Europea è di 24 mesi. Alcune merci sono ammesse solo per periodi più brevi. Per conoscere le categorie merceologiche soggette a tale regime, è possibile confrontarsi con l’Agenzia delle Dogane.
Termine del regime di temporanea importazione
Come precedentemente accennato, al termine del periodo di temporanea importazione, le merci devono essere necessariamente esportate, cioè non possono rimanere sul territorio italiano o comunitario. Esiste, tuttavia, un’eccezione. La merce può, infatti, essere nazionalizzata (cioè ammessa sul territorio a tempo indeterminato). Questo è possibile se e solo se vengono pagati i diritti di importazione (dazio e IVA). Inoltre, l’importatore ha l’onere di fare fronte agli interessi compensatori contabilizzati dalla data di vincolo della merce al regime di ammissione temporanea.
Per maggiori dettagli sul regime di temporanea importazione, non esitate a confrontarvi con lo staff di G.C.S. International