contraffazione del marchio

La contraffazione del marchio e I diritti tutelati

La contraffazione è un fenomeno dilagante  che colpisce tutti i settori merceologici e si è diffusa a livello globale con un grave danno, sia per le aziende che per i consumatori.

La contraffazione dei marchi e dei segni distintivi viene punita dal Diritto Penale in quanto viola i diritti della proprietà industriale favorendo la concorrenza sleale  e lede la fede pubblica, in quanto infrange la fiducia dei consumatori nel prodotto industriale dello specifico marchio e li sottopone ,talvolta, a pericoli per la salute.

La contraffazione del marchio

L’art. 473 del Codice Penale stabilisce che “Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000”.

In altre parole l’imitazione, l’alterazione e la riproduzione illecita di un marchio registrato viene punita con sanzioni pecuniarie e anche la reclusione.

Il diritto penale punisce altresì chi commercializza  il prodotto contraffatto come indicato nell’art 474 del Codice Penale: “Chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000”.

Inoltre,  chi acquista per la rivendita, consapevolmente, prodotti contraffatti per trarne un profitto, può essere accusato sia del reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti falsi che  del reato di ricettazione.

Presupposti del reato di contraffazione e azioni di difesa 

La tutela penale della contraffazione e la configurabilità del reato è riconosciuta soltanto se il marchio è stato registrato presso l’ufficio nazionale competente, o comunque nel rispetto dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale e industriale (come stabilisce l’ultimo comma dell’articolo 473 c.p.).

Le possibili azioni di difesa per questo illecito fanno riferimento ad una complessa e articolata disciplina normativa  che attinge a:

  • Codici e leggi nazionali: Codice della Proprietà Industriale  e disposizioni del Codice Civile e Penale;
  • Provvedimenti e interventi legislativi europei: Regolamento (UE) 608/2013, Direttiva 2004/48 CE, Regolamento (UE) 2015/2424, Regolamento (UE) 2015/2424;
  • Trattati e regolamentazioni internazionali.

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